Domande frequenti
FAQ per l’operatore
Qual è l’ambito di applicazione del nuovo RPO?
Il nuovo RPO si applica a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, pubblicate o meno negli elenchi telefonici (dette pubbliche o fisse), inclusi i cellulari, e agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici. Pertanto, l’ambito di applicazione include le chiamate provenienti dall’estero.
Cosa si intende con “operatore”?
Si intende per “operatore” qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare del trattamento dei dati e delle numerazioni telefoniche nazionali intenda utilizzarli tramite telefono o posta cartacea per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale e per il compimento di ricerche di mercato.
Perché dovrei registrarmi al RPO in qualità di operatore?
Gli operatori che effettuano il trattamento dei numeri telefonici nazionali per finalità di telemarketing tramite l’impiego del telefono (sia chiamate con operatore umano sia quelle automatizzate) e/o della posta cartacea devono obbligatoriamente consultare le liste dei propri contatti con il RPO quando richiesto dalla normativa vigente.
L’operatore deve sottomettere qualsiasi numero per cui intende fare telemarketing?
L’operatore è obbligato a consultare il RPO se intende chiamare con o senza l’intervento di un operatore umano numeri di persone che non sono suoi clienti.
Se un consenso al telemarketing è stato raccolto da un operatore nell’ambito di un contratto in essere oppure cessato da meno di trenta giorni, tale soggetto deve consultare RPO prima del contatto?
No, se il contratto con il contraente ha carattere di continuità. In ogni caso, la deroga si applica solo all’operatore a cui si riferisce il contratto e non anche ai soggetti terzi a cui i dati sono stati ceduti. Il cittadino deve comunque disporre di procedure semplificate per evocare tali consensi.
Se un consenso al telemarketing è stato raccolto nell’ambito di un contratto cessato da più di trenta giorni è necessario consultare RPO prima del contatto?
Sì.
Se il cittadino ha chiesto di essere chiamato, l’operatore deve consultare il RPO prima del contatto?
Nel caso di chiamate su richiesta del cittadino non è necessario consultare preventivamente il RPO. Fermo restando che tale richiesta deve essere intesa una tantum e non può essere estensivamente interpretata come consenso al telemarketing.
In caso di cessione di una lista sia il cedente sia il cessionario hanno l’obbligo di consultare il RPO?
Sì. L’obbligo di consultare il RPO è in capo a ogni singolo titolare autonomo del trattamento, il quale consultando il RPO potrebbe ottenere risultati differenti da altri soggetti alla luce delle revoche selettive.
Come soddisfare l’obbligo di informativa ai cittadini in caso di cessione dei dati a terzi?
Tale obbligo è in capo: a) al soggetto cedente, il quale deve comunicare agli interessati gli estremi identificati del soggetto a cui i dati sono stati trasferiti (non è sufficiente indicare solamente la categoria merceologica); b) al soggetto cessionario, che non acquisisce i dati presso l’interessato e pertanto è soggetto a fornire l’informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR.
Il divieto di cessione di comunicazione a terzi, trasferimento e diffusione dei dati degli iscritti si applica anche ai rapporti tra titolare del trattamento e responsabile o contitolare?
Tale divieto vige nei confronti di ogni soggetto estraneo al rapporto che coinvolge l’operatore e il contraente telefonico. Il titolare può comunque avvalersi di soggetti terzi che operano per suo conto in qualità di responsabili del trattamento.
Alla luce della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 5/2018, i call center possono essere considerati contitolari?
No. Generalmente i call center agiscono come responsabili esterni del trattamento dei dati personali.
I cellulari sono contattabili senza consenso dopo l’avvio del nuovo servizio?
No. Il regime di opt-out, ovvero della possibilità di contatto tramite operatore umano per marketing senza necessità del consenso, si applica solo ai dati presenti negli elenchi telefonici pubblici.
Quali obblighi devo rispettare con il nuovo RPO?
Gli operatori di telemarketing hanno l’obbligo di rispettare i diritti acquisiti dai contraenti telefonici iscritti al RPO, tra cui:
- Diritto di opposizione al telemarketing (chiamate con operatore umano e posta cartacea)
- Annullamento dei consensi rilasciati per il trattamento delle numerazioni mediante l’impiego del telefono (con o senza l’intervento di un operatore umano)
- Divieto di comunicazione a terzi, trasferimento e diffusione di dati personali degli iscritti al Registro pubblico delle opposizioni (RPO), da parte del titolare del trattamento, per i suddetti fini non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare stesso
Chi deve registrarsi al RPO in qualità di operatore?
Deve registrarsi al RPO in qualità di operatore la società titolare del trattamento dei dati che intende utilizzare gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici e tutti i numeri telefonici nazionali per finalità di telemarketing tramite l’impiego del telefono e/o della posta cartacea.
Una società che svolge attività di call center per conto di un operatore di telemarketing deve essere iscritta al Registro pubblico delle opposizioni?
Si deve registrare al RPO la società titolare del trattamento dei dati che intende sottoporre a verifica le liste di numerazioni da contattare per finalità di telemarketing.
Come deve comportarsi l’operatore di telemarketing che delega l’attività di call center a società esterne?
L’operatore che delega l’attività di call center a società esterne, alle quali fornisce una lista di numerazioni da contattare, è tenuto a registrarsi al RPO indicando tutte le società che effettueranno fisicamente i contatti. L’elenco di tali società deve essere mantenuto aggiornato da parte dell’operatore iscritto al RPO mediante la procedura di “Aggiornamento dati”.
Come deve comportarsi la società che svolge attività di telemarketing per conto terzi?
Se la società che svolge attività di telemarketing per conto terzi detiene la titolarità della lista di numerazioni da contattare, deve registrarsi al RPO senza specificare il committente; in caso contrario l’operatore di telemarketing che ha commissionato l’attività promozionale, titolare al trattamento dei dati personali e registrato al servizio, deve indicare la società di call center tra i soggetti che effettuano fisicamente le chiamate.
Come posso registrarmi al RPO in qualità di operatore?
Per registrarti al RPO in qualità di operatore devi compilare l’apposito modulo elettronico, utilizzando una delle seguenti modalità:
- PEC e firma digitale (con valore legale)
- raccomandata con ricevuta di ritorno e firma autografa
Una volta completato l’inserimento di tutti i dati richiesti nel modulo elettronico, dovrai seguire le istruzioni che ti saranno comunicate dal sistema per inviare al RPO la documentazione necessaria. Solo al completamento di tale fase riceverai la documentazione contrattuale che dovrai restituire firmata, finalizzando così la registrazione al RPO (detta anche “Presentazione dell’istanza”), che prevede l’adesione obbligatoria alle Condizioni generali di contratto e l’acquisto di una prima quantità di verifiche.
Come posso verificare se la mia registrazione in qualità di operatore al RPO è andata a buon fine?
Puoi verificare se la tua registrazione al RPO sia andata a buon fine verificando la presenza dei tuoi riferimenti nell’elenco degli operatori abilitati alla consultazione delle liste di contatti, pubblicata sul sito web del servizio nella pagina “Operatori aderenti”. Inoltre, l’abilitazione dell’operatore all’utilizzo dell’Area riservata del RPO viene prontamente comunicata all’indirizzo email/PEC del firmatario del contratto indicato nel modulo di registrazione.
Di cosa ho bisogno per registrarmi al RPO in qualità di operatore?
Per registrarti al RPO in qualità di operatore devi inserire tutti i dati richiesti durante la compilazione dell’apposito modulo elettronico costituito da vari passi. Una volta compilato in tutte le sue parti il modulo di registrazione, per concludere l’operazione è necessario inviare tutta la documentazione di cui visualizzerai l’elenco.
Completata la fase di registrazione riceverai la documentazione contrattuale che dovrai restituire firmata insieme all’evidenza del pagamento della fattura relativa all’acquisto della prima quantità di verifiche. Infine, ti verrà comunicato se la tua iscrizione sia andata a buon fine e, in caso positivo, potrai operare con il RPO tramite l’Area riservata. Per accedere all’Area riservata del sito web del RPO devi dotarti di alcuni strumenti necessari (scegliendo tra SPID, CIE, CNS e certificato digitale), oppure potrai operare via PEC e la firma digitale.
Che durata ha la registrazione nel RPO in qualità di operatore?
La registrazione al servizio in qualità di operatore non ha scadenza e non deve essere rinnovata, sebbene la legge preveda che la sua validità cessi decorsi 12 mesi dall’ultima consultazione del RPO.
La registrazione al RPO in qualità di operatore ha un costo?
La registrazione al RPO in qualità di operatore non ha un costo, sebbene nel corso della procedura è previsto l’acquisto di una prima quantità di verifiche per l’accesso al RPO.
È possibile iscriversi nel Registro pubblico delle opposizioni senza acquistare una prima quantità di verifiche?
No. Al momento di adesione alle condizioni generali di contratto con il Registro pubblico delle opposizioni, l’operatore è tenuto ad acquistare contestualmente una prima quantità di verifiche. Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 2 delle Condizioni generali di contratto.
La consultazione del RPO in qualità di operatore ha un costo?
Gli operatori tenuti a consultare il Registro pubblico delle opposizioni devono corrispondere al gestore del servizio le tariffe di accesso, che sono fissate da apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 26/2022.
Perché devo sottoscrivere le condizioni generali di contratto del RPO?
Al termine della procedura di registrazione l’operatore deve sottoscrivere le Condizioni generali di contratto per l’accesso al RPO, secondo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e la Fondazione Ugo Bordoni, in qualità di gestore del RPO.
Quali dati devo verificare con il RPO prima di una campagna pubblicitaria?
Prima di una campagna pubblicitaria svolta tramite telefono e/o la posta cartacea (solo per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici associati alle utenze) l’operatore deve inviare al RPO la lista di numeri telefonici di cui intende effettuare il trattamento per finalità di telemarketing.
Con quale frequenza devo consultare il RPO?
La frequenza di consultazione del RPO è definita dall’art. 1, comma 12, della legge n. 5/2018.
Qual è la differenza tra il RPO Telefonico e il RPO Postale?
Il RPO Telefonico si riferisce al diritto di opposizione e all’annullamento dei consensi in merito alle chiamate di telemarketing, mentre il RPO Postale riguarda il trattamento degli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici. La chiave di match è per entrambi i registri il numero di telefono. La lista di numerazioni restituita dal RPO Telefonico ha validità esclusivamente per le chiamate di telemarketing e non per la pubblicità cartacea e viceversa per quanto riguarda il RPO Postale.
Come posso operare con il RPO per la consultazione delle liste di contatti?
Per operare con il RPO per la consultazione delle liste devi registrarti al RPO compilando l’apposito modulo elettronico e completando la procedura inviando la documentazione richiesta. A seguito dell’effettivo ricevimento della documentazione contrattuale debitamente firmata entro quindici giorni dall’evidenza del pagamento della fattura relativa alla prima quantità di verifiche acquistata, il RPO consentirà all’operatore di utilizzare le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione per poter operare nell’Area riservata per l’invio delle liste di contatti.
La firma digitale del legale rappresentante che sottoscrive il contratto con il RPO deve essere la stessa apposta alle liste di contatti da inviare?
Il contratto con il RPO deve essere firmato dal legale rappresentate dell’operatore, ovvero dal soggetto munito di poteri di firma o procura indicato nel modulo elettronico della registrazione; mentre le liste di contatti per la consultazione del RPO possono essere firmate da un referente tecnico (indicato durante la registrazione al servizio). Nel caso in cui si proceda attraverso la modalità PEC, la richiesta dovrà contenere la firma digitale del referente tecnico. Se invece si sceglie di operare con la modalità web tramite l’accesso del referente tecnico all’area riservata dell’operatore, la lista sottomessa non deve essere firmata. La modifica del nominativo del referente tecnico può essere comunicata al RPO tramite la funzionalità “Aggiornamento dati” dell’Area riservata.
Cosa deve contenere la lista di contatti da inviare al RPO?
La lista di contatti da inviare al RPO deve contenere esclusivamente i numeri telefonici che l’operatore intende contattare per finalità di marketing sia per il RPO Telefonico sia per il RPO Postale, senza l’indicazione dell’intestatario dell’utenza o dell’indirizzo postale associato negli elenchi telefonici pubblici.
Quale deve essere il formato della lista di contatti da inviare al RPO?
Il file della lista da inviare al RPO deve essere in formato di testo con codifica ASCII e deve contenere le numerazioni composte da cifre numeriche, separate da caratteri “line feed” e “carriage return”. Il file deve essere successivamente compresso secondo l’algoritmo deflate specificato nel documento IETF RFC1951 (comunemente riferito come formato zip). Nel caso di invio tramite PEC il file .zip deve essere ulteriormente firmato digitalmente in formato PKCS7 (.p7m).
Le numerazioni contenute nella lista inviata devono comprendere il prefisso telefonico internazionale?
No, non deve essere inserito alcun prefisso internazionale.
Nelle numerazioni telefoniche della lista inviata, il prefisso e il numero telefonico devono essere separati con un carattere (per esempio spazio, punto, eccetera)?
No, il prefisso e il numero devono essere inseriti nel file senza separatori.
Sono disponibili guide semplificate per la creazione della lista da inviare?
Attraverso la “Guida semplificata per Windows” (presto disponibile) è possibile accedere a una guida non ufficiale che presenta un esempio di generazione della lista mediante gli strumenti disponibili sul sistema operativo Microsoft Windows.
Attraverso la “Guida semplificata per Linux” (presto disponibile) è possibile accedere a una guida non ufficiale che presenta un esempio di generazione della lista mediante gli strumenti disponibili sul sistema operativo Ubuntu Linux.
Cosa contiene la lista restituita all’operatore dal RPO?
La lista restituita dal RPO contiene tutte le numerazioni sottoposte a verifica dall’operatore con l’evidenza se siano o meno iscritte al servizio e solo nel caso di consultazione del Registro Telefonico, l’eventuale data di annullamento dei consensi al telemarketing.
Come sono comunicati i dettagli amministrativi del risultato dell’operazione di verifica (per esempio il totale delle numerazioni e il residuo del credito)?
All’interno dell’archivio compresso, insieme al file della lista aggiornata, sarà inserito un file di testo riepilogativo, contenente i dati amministrativi del risultato dell’operazione.
Quali file restituiti dal RPO sono dotati di firma digitale e quale tipologia di firma è adottata?
Nella modalità di sottomissione via web sono firmati digitalmente i messaggi di notifica inviati all’indirizzo email del responsabile tecnico che ha effettuato la sottomissione.
Nella modalità via PEC è firmato digitalmente l’archivio compresso nel quale sono contenuti il file della lista aggiornata e il file di testo riepilogativo contenente i dati amministrativi del risultato dell’operazione.
Il sistema di elaborazione utilizza il sistema di firma digitale remota con procedura automatica offerto da ArubaPEC. In casi eccezionali, per mantenere i tempi di risposta entro gli standard di servizio garantiti fino ad oggi, è possibile che venga utilizzato un sistema di firma elettronica a nome del Direttore della Direzione Organizzazione, Pianificazione e Sviluppo progetti della Fondazione Ugo Bordoni (gestore del servizio RPO) che si avvale del certificatore Trust Italia (in tal caso l’indirizzo email contenuto nel certificato di firma potrebbe essere soggetto a cambiamenti e non è predisposto per nessun tipo di comunicazione da parte degli operatori).
Qual è la validità della lista di contatti restituita dal RPO?
La lista restituita ha validità di 15 giorni nel caso di consultazione del Registro Telefonico e di 30 giorni nel caso di consultazione del Registro Postale. Tali termini decorrono: nel caso della modalità PEC, dall’istante di ricezione della lista aggiornata da parte del gestore di PEC dell’operatore; nel caso della modalità web, dal momento della pubblicazione online della lista aggiornata, ovvero dell’istante riportato nella risposta e firmato digitalmente dal gestore del RPO.
Quanti numeri telefonici può contenere una lista da verificare con il RPO; è previsto un limite del numero di liste che possono essere inviate giornalmente?
Una lista non deve contenere oltre un milione di numerazioni. Si possono inviare al RPO un massimo di 5 liste giornaliere, ma in casi particolari è possibile inviare fino a 15 liste in un unico giorno, per un totale di 15 milioni di numerazioni.
Entro quanto tempo il RPO restituisce la lista di contatti inviata dall’operatore?
Secondo il Regolamento che disciplina il servizio, il RPO deve restituire la lista di contatti inviata dall’operatore entro le 24 ore dalla ricezione. Attualmente in media il tempo di restituzione è inferiore ai 15 minuti.
Chi può accedere all’Area riservata del RPO?
L’Area riservata offre due profili distinti, riservati al referente tecnico e al referente amministrativo. Un operatore può avere fino a cinque profili tecnici e fino a cinque profili amministrativi; tuttavia lo stesso soggetto può essere dichiarato per entrambi i profili.
Di cosa ha bisogno l’operatore per accedere all’Area riservata del RPO?
Il referente tecnico o amministrativo che intende accedere all’area riservata deve potersi autenticare attraverso uno dei seguenti metodi: SPID, CIE, CNS, Certificato digitale individuale. Il certificato digitale individuale deve contenere nome e cognome del referente che effettua l’accesso. Le tipologie dei certificati digitali individuali riconosciuti dal sistema sono riportate nell’appendice delle “Istruzioni operative” per l’invio delle liste.
Che differenza c’è tra il referente tecnico e quello amministrativo?
Il referente tecnico è il soggetto delegato all’invio e alla ricezione delle liste di contatti per la consultazione del RPO, mentre il referente amministrativo si occupa del rapporto con il RPO in merito alle richieste di variazioni dei dati già comunicati e alle richieste di ricarica del credito di verifiche.
Quali sono le funzionalità presenti nell’Area riservata del RPO?
Nell’Area riservata del referente tecnico è possibile:
- Inviare nuove liste di contatti per il RPO Telefonico e quello Postale
- Ricevere le liste di contatti verificate dal RPO
- Visualizzare lo storico di tutte le liste inviate
- Visualizzare il credito residuo
- Modificare la propria password
Nell’Area riservata del referente amministrativo è possibile:
- Acquistare il credito per la verifica delle liste di contatti
- Visualizzare il credito residuo
- Visualizzare i dati della registrazione (“Presentazione istanza”)
- Aggiornare i dati della registrazione
- Visualizzare lo storico di tutte le liste inviate
- Modificare la propria password e/o quella degli altri referenti
Qual è la procedura da seguire nel caso di smarrimento delle credenziali di accesso da parte dell’operatore?
Le procedure di richiesta della nuova password, come quelle per la richiesta del cambio delle credenziali di accesso, sono pubblicate nell’apposita sezione “Istruzioni operative” del sito web del Registro pubblico delle opposizioni.
A chi può rivolgersi l’operatore per informazioni procedurali durante la registrazione?
Per informazioni procedurali nel corso della registrazione al RPO è possibile inviare una richiesta di supporto via email a istanza@registrodelleopposizioni.it o via PEC a istanza.rpo@postecert.it.
A chi può rivolgersi l’operatore per informazioni relative al servizio offerto dal Registro pubblico delle opposizioni?
Per questo tipo di informazioni è possibile inviare una richiesta di supporto via email a info.operatori@registrodelleopposizioni.it.
A chi può rivolgersi l’operatore nel caso di problemi tecnici o procedurali durante la registrazione, l’accesso all’Area riservata e l’invio di liste di numerazioni?
In questi casi è possibile inviare una richiesta di supporto via email a malfunzionamenti@registrodelleopposizioni.it.
Quali sono le sanzioni per gli operatori di telemarketing che violano il RPO?
La violazione del diritto di opposizione dei contraenti telefonici – ovvero la mancata osservanza del RPO da parte degli operatori di telemarketing – è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Come posso cancellare la mia registrazione al RPO?
Puoi cancellare la tua registrazione dal RPO tramite la funzione “Recesso dal contratto”, accessibile dalla tua Area riservata.
È disponibile un web service per l’invio delle liste?
Sì, è disponibile il web service per gli operatori che permette l’invio automatico delle liste di numerazioni telefoniche da verificare con il RPO Telefonico e quello Postale. È possibile attivare tale funzionalità tramite l’Area riservata del RPO.
È disponibile la documentazione tecnica relativa al web service per l’invio delle liste?
La documentazione tecnica relativa al web service per l’invio delle liste di numerazioni telefoniche da verificare con il RPO è disponibile nei seguenti formati:
È disponibile un ambiente di test del web service per l’invio delle liste?
Sì, per poter accedere all’ambiente di test del web service per l’invio delle liste è necessario che l’operatore:
- abbia presentato apposita richiesta all’indirizzo info.operatori@registrodelleopposizioni.it, indicando la ragione sociale dell’operatore per effettuare i test e un indirizzo email/PEC per ricevere le credenziali di accesso e le notifiche del servizio;
- disponga delle credenziali di accesso all’ambiente di test fornite dal gestore del servizio a seguito della suddetta richiesta;
- disponga di un certificato digitale lato client emesso da una delle Certification Authority riconosciute (maggiori dettagli sono riportati nella documentazione tecnica del web service, formato Redoc / formato Swagger).
Non ho trovato le informazioni che cercavo: a chi posso rivolgermi?
Se non hai trovato tra le FAQ per l’operatore le informazioni che cercavi, puoi inviare una richiesta ai riferimenti riportati nella sezione “Contatti per l’operatore”.